Verifiche Terre-Sanzioni e Violazioni di Legge
La normativa a cui occorre fare riferimento è il DPR 462/01. Nel testo non si fa specifico riferimento alle sanzioni previste per il datore di lavoro in caso di inottemperanza, viene solo indicato l’obbligo di conservare e mostrare quando richiesto il verbale di verifica che viene rilanciato ogni qualvolta questa avvenga.
Con la pubblicazione del Dgls 2\08\2009 n° 106 “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo del 9 Aprile 2008 n° 81 in materia di tutela e salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” qualcosa di fondamentale è cambiato nell'ambito della “obbligatorietà” delle verifiche secondo il DPR 462 modificando l'apparato sanzionatorio. Finalmente dopo varie interpretazioni il Dgls 2\08\2009 n° 106 ha fatto chiarezza sull'applicabilità delle sanzioni nell'ambito del Dpr 462/01
Considerato che l’obbligo di far sottoporre a verifica periodica gli impianti è a carico del datore di lavoro, la mancata effettuazione di queste verifiche è una inosservanza da contestare in sede di attività di vigilanza al datore di lavoro.
Le sanzioni possono essere comminate da funzionari e ispettori USL , che abbiano la qualifica di Ufficiali di Polizia Giudiziaria (art. 21 legge 883/78).
Sanzioni Amministrative
§ Non vengono effettuate periodicamente manutenzioni su impianti di terra, su impianti di
protezione scariche atmosferiche e su impianti elettrici in zone con pericolo d'esplosione;
§ Non vengono tenuti i documenti prodotti per la manutenzione e i verbali per gli organi
ispettivi.
Sanzioni Penali
§ Non è stata effettuata la verifica secondo il DPR
462;
§ Non è stata effettuata la valutazione del rischio di fulminazione;
§ Non sono stare prese tutte le precauzioni necessarie per la protezione dai contatti diretti e
indiretti;
§ Non sono state prese tutte le necessarie precauzioni per il personale per quanto riguarda le
sovratensioni
Sanzioni penali e amministrative previste dal Dlgs 106.
Non è stata redatta la relazione sulla probabilità di fulminazione della struttura |
Arresto da 3 a 6 mesi,o ammenda da 2.500 a 6.400 € |
Non sono state adottate tutte le misure per ridurre al minimo i rischi dovuti ai contatti diretti e indiretti, per gli inneschi degli incendi ed esplosione ed alla fulminazione ed alle sovratensioni |
Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.000 a 4.800 € |
Non è stata eseguita la verifica dell'impianto di terra secondo il DPR 462 |
Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.000 a 4.800 € |
Non è stata eseguita la verifica degli impianti degli impianti di protezione scariche atmosferiche secondo DPR 462 |
Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.000 a 4.800 € |
Non è stata effettuata la verifica degli impianti elettrici nelle zone con pericolo d'esplosione secondo il DPR 462 |
Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 € |
Non sono state predisposte le procedure di manutenzione dell'impianto elettrico |
Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.000 a 4.800 € |
Non sono stati effettuati i controlli di manutenzione degli impianti elettrici e di protezione dai fulmini |
Ammenda da 500 a 1.800 € |
Non sono tenuti a disposizione delle autorità ispettive i verbali di manutenzione |
Ammenda da 500 a 1.800 € |
Non sono stati valutati i rischi specifici derivanti da atmosfere esplosive |
Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 € |
Non sono state attuate tutte le misure di sicurezza per prevenire i pericoli d'esplosione |
Arresto da 3 a 6 mesi oppure ammenda da 2.500 a 6.400 € |
Non è stata predisposta la classifica delle zone con pericolo d'esplosione |
Arresto da 3 a 6 mesi oppure ammenda da 2.500 a 6.400 € |
I lavoratori esposti ai pericoli d'esplosione che non hanno avuto una formazione specifica |
Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 € |
In ogni caso tali sanzioni (anche se oblabili versando la metà della somma massima), essendo di carattere penale,
si applicano a tutte le persone dell’azienda responsabili penalmente (per es. tutti i soci delle s.n.c., tutti i soci accomandatari delle s.a.s. e gli amministratori delle s.r.l.).
I verificatori degli Organismi abilitati non hanno la qualifica di UPG, ma in base all’art. 357 del Codice Penale, esercitando una pubblica funzione legislativa, sono a tutti gli effetti Pubblici Ufficiali (PU). I PU non possono emettere prescrizioni ai sensi del Dlgs 758/94, ma sono tenuti (art. 361 Codice Penale) a denunciare eventuali inadempienze ad un’autorità in possesso della qualifica UPG affinché questa emetta la prescrizione.