NORMATIVE DI RIFERIMENTO
D.Lgs. 31 del 2 febbraio 2001 (attuativo della direttiva comunitaria 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano e successivamente oggetto di modifica da parte del
D.Lgs. 27/2002), diretto a difendere la salute umana dagli effetti negativi derivanti dalla contaminazione delle acque, garantendone la salubrità e la pulizia, è stato abrogato.
La "qualità dell'acqua destinata al consumo umano" è attualmente disciplinata dal nuovo Decreto Legislativo 23 febbraio 2023 n. 18, attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, in GU n.55 del 06.03.2023 ed in vigore dal 21 marzo 2023.
L'articolo 4 del Decreto mette in evidenza che le acque destinate al consumo umano devono essere salubri e pulite, non devono contenere microrganismi, virus e parassiti, né altre sostanze in quantità tali da rappresentare un potenziale pericolo per la salute umana e devono soddisfare i requisiti minimi stabiliti dall'allegato I, parti A, B, C del decreto.
Gli obiettivi del Decreto infatti sono la protezione della salute umana dagli effetti negativi derivanti dalla contaminazione delle acque destinate al consumo
umano, assicurando che le acque siano salubri e pulite, nonché il miglioramento dell'accesso alle acque destinate al consumo umano.
LEGIONELLA
Il batterio della Legionella sopravvive e si diffonde in ambienti acquatici tra i 32 e i 45 gradi, ciò non esclude che la legionella può essere presente e riscontrarsi in ambienti con temperature inferiori ai 25°, e pur vero che più e bassa la temperatura dell’acqua e meno è probabile che la legionella sopravviva”.
Tale batterio non prolifica solo in laghi o fiumi, ma anche nelle tubature d’acqua degli edifici, in piscine, docce, condizionatori e strutture termali. Il contagio avviene per via respiratoria attraverso il vapore. I sintomi si presentano nell’apparato respiratorio sotto forma di: polmonite acuta, malessere generale, difficoltà respiratoria, febbre, ascessi polmonari.
E’ molto importante fare una manutenzione ordinaria (pulizia) costante dei serbatoi, in quanto la proliferazione di alghe e un elemento che, anche in acque fredde, agevola la la sopravvivenza del batterio. I batteri della Legionella prolificano in ambiente ottimale quando l’acqua ha una temperatura tra i 32°C e i 45°C, mentre i batteri entrano in uno stato dormiente al di sotto dei 25°C, essi non muoiono ma continuano a sopravvivere. Intorno ai 45°C la Legionella smette di moltiplicarsi e dopo i 50°C il batterio tende a morire .
Per cui in temperature sotto i 25°C il batterio può essere presente e viene rilevato dalle analisi di laboratorio”
Particolarmente a rischio sono gli anziani, i fumatori, soggetti con basse difese immunitarie e coloro che soffrono di patologie polmonari pregresse.
PRESTAZIONI DEL SERVIZIO
E' suggerita, al Committente, l'adozione e l’aggiornamento periodico di un "Registro" di controllo della qualità delle acque, con l'annotazione sia dei risultati delle analisi che delle manutenzioni effettuate.
PROCEDURA
CAMPIONAMENTO: effettuazione del/i prelievo/i dal rubinetto di una abitazione ( si predilige quello più lontano rispetto all’adduzione dell’acqua potabile nella maglia idrica condominiale e/o dal locale idrico condominiale.
PREPARAZIONE CAMPIONI: i laboratori* partner di DIEMME SERVIZI srl preparano i diversi tipi di campionamenti.
ANALISI: i laboratori* partner di DIEMME SERVIZI srl effettuano sui campioni analisi microbiologiche, analisi chimiche e legionella AC/AF, indicante tutti i dati relativi al prelievo: indirizzo, data, dislocazione del rubinetto di prelievo, elenco dei dati riscontrati paragonati ai parametri di legge, analisi della metodologia utilizzata, dichiarazione di ''pare'' firmata dal responsabile del laboratorio.
REPORTING: invio al Committente del rapporto di prova con il relativo esito (conforme o non conforme): in caso di esito non conforme (l’eventuale esito non conforme porta, in ottemperanza alle normative vigenti, alla bonifica dell’intero impianto idrico da parte di una società specializzata), DIEMME SERVIZI srl, dopo opportuna sanificazione eseguita da terzi, effettuerà un nuovo campionamento di controllo, da considerare come ulteriore prelievo, con la susseguente analisi e rapporto di prova
(*) Tutti i laboratori partner di DIEMME SERVIZI srl. sono accreditati Accredia e riconosciuti dal Ministero della Sanità e dalla Regione Toscana.
ANALISI DELLE ACQUE IN CONDOMINIO - OBBLIGHI PER GLI AMMINISTRATORI CONDOMINIALI
Nuova normativa "decreto 18-2023"
L’affidabilità degli impianti condominiali, ha assunto notevole importanza, come si evince dall’art. 1120 c.c., in materia di innovazioni, che fa riferimento alla sicurezza e alla salubrità degli impianti.
Attualmente la situazione è cambiata in quanto, in attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, è stato emanato il decreto legislativo n. 18 del 23 febbraio 2023.
Alla luce del nuovo decreto, la responsabilità, dopo il punto di consegna, passa all'amministratore condominiale (o al proprietario o a qualsiasi soggetto) che è titolare del sistema idro-potabile di distribuzione interno al condominio.
L'amministratore deve effettuare una valutazione e gestione del rischio dei sistemi di distribuzione idrica interni alle strutture prioritarie individuate all'allegato VIII, con particolare riferimento ai parametri elencati nell'allegato I, parte D.
La valutazione e gestione del rischio deve essere effettuata tenendo conto dei principi generali della valutazione e gestione del rischio, stabiliti secondo le Linee Guida per la valutazione e gestione del rischio per la sicurezza dell'acqua, nei sistemi di distribuzione interni degli edifici prioritari e non prioritari, ai sensi della Direttiva UE 2020/2184 (Rapporto ISTISAN 22/32).
Inoltre è tenuto ad adottare le necessarie misure preventive e correttive, proporzionate al rischio, per ripristinare la qualità delle acque nei casi in cui si evidenzi un rischio per la salute umana derivante da questi sistemi.
Il nuovo decreto si pone gli obbietti di :
Nei casi di non conformità dell'acqua ai punti d'uso si applicano le misure correttive di cui all'articolo 15 del Decreto che, tra l'altro, stabilisce quanto segue: l'Autorità sanitaria locale provvede affinché la fornitura di acque destinate al consumo umano che rappresentano un potenziale pericolo per i consumatori, sia vietata o ne sia limitato l'uso e che sia preso ogni altro provvedimento correttivo necessario per tutelare la salute umana.
SANZIONI
L'articolo 23 del Decreto prevede delle sanzioni amministrative a carico dell'amministratore.
Se, nel sistema di distribuzione interno, non viene mantenuto il rispetto dei parametri elencati nell'allegato I, parti A e B è prevista una sanzione a carico dell'amministratore da euro 5.000 a euro 30.000.
L'inosservanza dell'obbligo di implementazione di valutazione e gestione del rischio del sistema di fornitura idro-potabile imposti dalle competenti autorità è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 a 24.000 euro.
In seguito a quanto stabilito dalla Conferenza Stato Regioni del 16 Gennaio 2003 (recepita con il D.g.r. 17 Maggio 2006 – n. 8/2552) e all’emissione della UNI 10637:2006 le tematiche sulla qualità delle acque di piscina hanno suscitato notevole interesse; la necessità di salvaguardare la salute dei natanti tenendo sotto controllo la qualità dell’acqua è un atto ormai indispensabile per qualsiasi piscina pubblica o privata.
Le analisi di routine, effettuate per ovvie ragioni con kit rapidi consentono di avere solo un controllo di massima su alcuni parametri. E’ di fondamentale importanza affiancare a queste analisi anche quelle di un laboratorio specializzato che comprendano non solo i parametri chimici ma anche quelli microbiologici.
Sono infatti le contaminazioni microbiologiche quelle che possono interagire più direttamente con l’uomo, causando tossinfezioni e patologie a breve e lungo termine.
Il nostro Organismo di ispezione riconosciuto dal Ministero dello Sviluppo Economico, attraverso l’impiego di personale altamente specializzato, è in grado di fornire come Ente Terzo i servizi di:
· Verifiche ispettive per il controllo delle acque nelle piscine ai sensi del D.G.R. 2006 n° 8/2552 tab. 1 e UNI 10637:2006
· Stesura Piano di Autocontrollo per Gestore
· Analisi completa
· Analisi microbiologica
La nostra azienda è in grado di offrire un servizio completo, dal campionamento delle acque all’analisi presso il laboratorio chimico e microbiologico con la relativa emissione del rapporto di prova.
Termini e Adempimenti da seguire entro settembre e marzo 2016
E’ stato fissato il termine per l’adeguamento delle piscine nelle strutture ricettive, , per legge l’adeguamento alle nuove disposizioni dovrà essere effettuato entro il 31 marzo 2016, (rif. Bollettino Ufficiale della Regione Toscana la legge regionale 23 dicembre 2014, n. 84 che apporta modifiche alla legge regionale 9 marzo 2006, n. 8)
Il 20 maggio 2015 è stata pubblicata sul B.U.R.T. n. 28 la delibera delle Giunta Regionale Toscana n. 581/2015 che modifica il regolamento delle piscine, secondo quanto previsto dalla legge regionale approvata alla fine del 2014. I proprietari/datori di lavoro degli impianti in esercizio saranno tenuti a comunicare al Comune l’avvenuto adeguamento alle disposizioni del nuovo regolamento entro il 31 marzo 2016.
Le principali novità introdotte dalla legge interessano tutte le strutture ricettive indipendentemente dal numero dei posti letto e i condomini dove è presente una piscina ad uso comune, tra le principali attività introdotte assume particolare importanza l’obbligo di ottemperare all’ autocontrollo dei parametri di balneazione